§1. LA CORTE COSTITUZIONALE COME ORGANO
La Corte Costituzionale è un organo collegiale che
esercita la funzione di garanzia costituzionale. Essa, cioè, verifica
che gli altri organi, nell’esercizio delle proprie funzioni, agiscano nel
rispetto della Costituzione.
§2. COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale è
composta da 15 membri, che
vengono definiti “giudici costituzionali”. Essi, per la delicatezza delle
funzioni svolte, devono avere altissime competenze in materia giuridica e perciò
possono essere scelti solo tra:
- magistrati delle giurisdizioni superiori
- professori ordinari di università in materie giuridiche
- avvocati (dopo 20 anni di esercizio della professione).
Essi vengono nominati:
- per 1/3 dalle supreme magistrature;
- per 1/3 dal Parlamento in seduta comune (con votazione a maggioranza qualificata);
- per 1/3 dal P.d.R. (si tratta di un atto sostanzialmente presidenziale, nel quale cioè il P.d.R. decide in piena autonomia)
Ogni giudice è nominato per
un mandato di 9 anni, decorrenti dal giorno del giuramento, e non è
rieleggibile né prorogabile. Anche la lunghezza del mandato, superiore a
quella di ogni altro mandato elettivo previsto dalla Costituzione, ha lo scopo
di assicurare l'indipendenza dei giudici, in particolare dalle istituzioni
politiche.
Al proprio interno i giudici
costituzionali eleggono il Presidente della Corte Costituzionale, che
dura in carica 3 anni ed è rieleggibile, salvo la scadenza del suo mandato di
giudice costituzionale.
Per assicurare al massimo l’indipendenza
della Corte costituzionale, i giudici costituzionali godono delle stesse immunità
politiche dei parlamentari e la loro carica è incompatibile con qualunque
altra carica o attività professionale.
La sede della Corte
costituzionale è il Palazzo della Consulta a Roma.
§3.
LE FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale
esercita le proprie funzioni attraverso un giudizio
che può riguardare:
- la costituzionalità delle leggi;
- i conflitti di attribuzione tra gli organi;
- le accuse al P.d.R. di alto tradimento e attentato alla Costituzione;
- la ammissibilità del referendum.
§4.
IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI
La funzione più importante
riguarda il giudizio di costituzionalità
delle leggi, cioè la verifica che un atto di legge (del Parlamento, del Governo o delle
Regioni) non sia in contrasto con la Costituzione.
Il giudizio di
costituzionalità può iniziare in due modi:
- impugnativa diretta: da parte dello Stato contro le Regioni o viceversa, quando si ritiene che una legge statale o regionale superi l’ambito assegnatole dalla Costituzione;
- impugnativa incidentale: quando, nel corso di un processo, una delle parti o il giudice ritiene che una legge, ritenuta fondamentale ai fini della decisione, sia in contrasto con la Costituzione.
In entrambi i casi di
impugnativa, la Corte decide con sentenza,
che può essere:
- di rigetto: quando la Corte ritiene che la norma impugnata non è in contrasto con la Costituzione (la questione, però, può essere riproposta alla Corte, che può modificare la propria decisione);
- di accoglimento: quando la Corte ritiene che la normativa impugnata è in contrasto con la Costituzione. In questo caso la norma viene annullata e “cancellata” dall’ordinamento giuridico. L’annullamento della norma per incostituzionalità ha effetto dal giorno della sua emanazione, cioè si deve considerare come se la norma non fosse mai stata emanata, proprio perché, essendo contraria alla Costituzione, era “sbagliata” dalla sua origine.
L’annullamento della norma ha
effetto anche sui processi in corso, ad eccezione di quelli definiti con
sentenza passata in giudicato.
§5.
IL GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA GLI ORGANI
È possibile che nell’esercizio
delle proprie funzioni, due organi si trovino in conflitto di attribuzioni, cioè si trovino in disaccordo su
quale dei due ha competenza a esercitare una funzione e sui limiti assegnati
dalla Costituzione.
Il conflitto può essere
- positivo, se entrambi gli organi affermano di avere quella specifica competenza;
- negativo, se entrambi gli organi negano di avere quella specifica competenza.
Il conflitto può nascere tra
organi dello Stato, tra Stato e Regioni, tra Regioni.
Poiché la Corte è il massimo
interprete della Costituzione, spetta ad essa risolvere il conflitto e
decidere con sentenza a quale organo spetta il potere contestato ed entro
quali limiti lo può esercitare.
§6.
IL GIUDIZIO PENALE
Questa competenza riguarda il
giudizio sulle accuse al P.d.R. di alto tradimento o attentato alla
Costituzione.
In questo caso la Corte agisce
come Alta corte di Giustizia e deve essere integrata, nella sua composizione,
da 16 giudici estratti a sorte da un elenco di cittadini con i requisiti per l’eleggibilità
a senatore. L’elenco è compilato ogni 9 anni da Parlamento in seduta comune.
Il P.d.R. viene messo in
accusa dal Parlamento in seduta comune, che approva un atto di accusa,
nel quale sono elencate le imputazioni e le ragioni che le sostengono.
Il procedimento di fronte
alla Corte costituzionale è un vero e proprio processo penale.
La Corte decide con sentenza
definitiva (cioè non impugnabile) e la pena può raggiungere il limite
massimo dell’ergastolo.
§7.
IL GIUDIZIO SULL’AMMISIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO
Il referendum abrogativo è uno
strumento di democrazia diretta, con il quale il corpo elettorale viene
chiamato a decidere se abrogare (cioè eliminare) un atto con valore di legge.
Esso può essere richiesto da
- 5 consigli regionali
- 500.000 elettori, mediante una raccolta di firme da parte del comitato promotore del referendum.
Per l’art. 75 Cost. il
referendum non può mai avere ad oggetto:
- leggi tributarie
- legge di bilancio
- leggi di ratifica dei trattati internazionali
- leggi che stabiliscono l’amnistia o l’indulto.
La Corte Costituzionale
decide sulla ammissibilità del referendum in via preventiva rispetto al suo svolgimento.
Se la Corte decide che la
legge, per la quale è stato richiesto il referendum, rientra tra quelle elencate
nell’art. 75, il voto referendario non è ammesso.