giovedì 24 maggio 2012

La Corte Costituzionale


§1. LA CORTE COSTITUZIONALE COME ORGANO
La Corte Costituzionale è un organo collegiale che esercita la funzione di garanzia costituzionale. Essa, cioè, verifica che gli altri organi, nell’esercizio delle proprie funzioni, agiscano nel rispetto della Costituzione.

§2. COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale è composta da 15 membri,  che vengono definiti “giudici costituzionali”. Essi, per la delicatezza delle funzioni svolte, devono avere altissime competenze in materia giuridica e perciò possono essere scelti solo tra:
  • magistrati delle giurisdizioni superiori
  • professori ordinari di università in materie giuridiche
  • avvocati (dopo 20 anni di esercizio della professione).
Essi vengono nominati:
  • per 1/3 dalle supreme magistrature;
  • per 1/3 dal Parlamento in seduta comune (con votazione a maggioranza qualificata);
  • per 1/3 dal P.d.R. (si tratta di un atto sostanzialmente presidenziale, nel quale cioè il P.d.R. decide in piena autonomia)
Ogni giudice è nominato per un mandato di 9 anni, decorrenti dal giorno del giuramento, e non è rieleggibile né prorogabile. Anche la lunghezza del mandato, superiore a quella di ogni altro mandato elettivo previsto dalla Costituzione, ha lo scopo di assicurare l'indipendenza dei giudici, in particolare dalle istituzioni politiche.
Al proprio interno i giudici costituzionali eleggono il Presidente della Corte Costituzionale, che dura in carica 3 anni ed è rieleggibile, salvo la scadenza del suo mandato di giudice costituzionale.
Per assicurare al massimo l’indipendenza della Corte costituzionale, i giudici costituzionali godono delle stesse immunità politiche dei parlamentari e la loro carica è incompatibile con qualunque altra carica o attività professionale.
La sede della Corte costituzionale è il Palazzo della Consulta a Roma.

 
§3. LE FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale esercita le proprie funzioni attraverso un giudizio che può riguardare:
  1. la costituzionalità delle leggi;
  2. i conflitti di attribuzione tra gli organi;
  3. le accuse al P.d.R. di alto tradimento e attentato alla Costituzione;
  4. la ammissibilità del referendum.

§4. IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI
La funzione più importante riguarda il giudizio di costituzionalità delle leggi, cioè la verifica che un atto di  legge (del Parlamento, del Governo o delle Regioni) non sia in contrasto con la Costituzione.
Il giudizio di costituzionalità può iniziare in due modi:
  • impugnativa diretta: da parte dello Stato contro le Regioni o viceversa, quando si ritiene che una legge statale o regionale superi l’ambito assegnatole dalla Costituzione;
  • impugnativa incidentale: quando, nel corso di un processo, una delle parti o il giudice ritiene che una legge, ritenuta fondamentale ai fini della decisione, sia in contrasto con la Costituzione.
In entrambi i casi di impugnativa, la Corte decide con sentenza, che può essere:
  1. di rigetto: quando la Corte ritiene che la norma impugnata non è in contrasto con la Costituzione (la questione, però, può essere riproposta alla Corte, che può modificare la propria decisione);
  2. di accoglimento: quando la Corte ritiene che la normativa impugnata è in contrasto con la Costituzione. In questo caso la norma viene annullata e “cancellata” dall’ordinamento giuridico. L’annullamento della norma per incostituzionalità ha effetto dal giorno della sua emanazione, cioè si deve considerare come se la norma non fosse mai stata emanata, proprio perché, essendo contraria alla Costituzione, era “sbagliata” dalla sua origine.
L’annullamento della norma ha effetto anche sui processi in corso, ad eccezione di quelli definiti con sentenza passata in giudicato.

§5. IL GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA GLI ORGANI
È possibile che nell’esercizio delle proprie funzioni, due organi si trovino in conflitto di attribuzioni, cioè si trovino in disaccordo su quale dei due ha competenza a esercitare una funzione e sui limiti assegnati dalla Costituzione.
Il conflitto può essere
  • positivo, se entrambi gli organi affermano di avere quella specifica competenza;
  • negativo, se entrambi gli organi negano di avere quella specifica competenza.
Il conflitto può nascere tra organi dello Stato, tra Stato e Regioni, tra Regioni.
Poiché la Corte è il massimo interprete della Costituzione, spetta ad essa risolvere il conflitto e decidere con sentenza a quale organo spetta il potere contestato ed entro quali limiti lo può esercitare.

§6. IL GIUDIZIO PENALE
Questa competenza riguarda il giudizio sulle accuse al P.d.R. di alto tradimento o attentato alla Costituzione.
In questo caso la Corte agisce come Alta corte di Giustizia e deve essere integrata, nella sua composizione, da 16 giudici estratti a sorte da un elenco di cittadini con i requisiti per l’eleggibilità a senatore. L’elenco è compilato ogni 9 anni da Parlamento in seduta comune.
Il P.d.R. viene messo in accusa dal Parlamento in seduta comune, che approva un atto di accusa, nel quale sono elencate le imputazioni e le ragioni che le sostengono.
Il procedimento di fronte alla Corte costituzionale è un vero e proprio processo penale.
La Corte decide con sentenza definitiva (cioè non impugnabile) e la pena può raggiungere il limite massimo dell’ergastolo.

§7. IL GIUDIZIO SULL’AMMISIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO
Il referendum abrogativo è uno strumento di democrazia diretta, con il quale il corpo elettorale viene chiamato a decidere se abrogare (cioè eliminare) un atto con valore di legge.
Esso può essere richiesto da
  • 5 consigli regionali
  • 500.000 elettori, mediante una raccolta di firme da parte del comitato promotore del referendum.
Per l’art. 75 Cost. il referendum  non può mai avere ad oggetto:
  1. leggi tributarie
  2. legge di bilancio
  3. leggi di ratifica dei trattati internazionali
  4. leggi che stabiliscono l’amnistia o l’indulto.
La Corte Costituzionale decide sulla ammissibilità del referendum in via preventiva rispetto al suo svolgimento.
Se la Corte decide che la legge, per la quale è stato richiesto il referendum, rientra tra quelle elencate nell’art. 75, il voto referendario non è ammesso.



giovedì 3 maggio 2012

Il Presidente della Repubblica

§1.IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COME ORGANO
Il Presidente della Repubblica (P.d.R.) è l’unico organo monocratico (cioè costituito da una sola persona) dell’ordinamento costituzionale italiano.
Egli è il Capo dello Stato ed esercita 2 funzioni essenziali:
  1. è garante della Costituzione, coordinando l’attività degli altri organi costituzionali;
  2. rappresenta l’unità nazionale, in quanto deve agire in modo da rafforzare il sentimento della solidarietà nazionale.
La funzione del P.d.R. non è politica, nel senso che egli non deve parteggiare per nessun partito politico (né di maggioranza, né di opposizione), ma deve rimanere “super partes”, cioè imparziale.

§2. VICENDE DELLA CARICA
Può essere eletto P.d.R. ogni cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni e sia nel pieno godimento dei diritti civili e politici.
Il P.d.R. viene eletto dal Parlamento in seduta comune alla presenza dei delegati regionali: 3 per ogni Regione, ad eccezione della Val d’Aosta che ne ha 1 soltanto. La presenza dei delegati regionali fu voluta dai costituenti, per sottolineare che il P.d.R. non è organo di estrazione politica, ma deve rappresentare tutto il popolo italiano.
Per l’elezione non sono previste specifiche candidature, anche se in genere i partiti politici arrivano a una sorta di accordo su cui orientare le proprie scelte.
La votazione avviene a scrutinio segreto ed è richiesta la maggioranza qualificata di 2/3 nelle prime 3 votazioni, e la maggioranza assoluta (metà + 1 degli aventi diritto) nelle successive.
Dopo l’elezione il P.d.R. presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune. In quell'occasione pronuncia anche un messaggio di insediamento, in cui riassume la concezione della propria funzione e segnala le più gravi e urgenti necessità del Paese.
La carica del P.d.R. dura 7 anni e viene definita mandato. Se nel corso del mandato il P.d.R. non può svolgere temporaneamente i suoi compiti (es. per malattia, viaggio all'estero, ecc.), viene sostituito dal Presidente del Senato (impedimento temporaneo). In caso di impedimento permanente (per morte, dimissioni,ecc.) il Presidente della Camera deve indire le nuove elezioni entro 15 giorni.
Al termine del mandato, il P.d.R. può essere rieletto (anche se questa circostanza si è verificata solo una volta), altrimenti diventa senatore a vita di diritto.
La residenza ufficiale del P.d.R. è il Palazzo del Quirinale a Roma.

§3 I POTERI DEL P.d.R.
L’elenco dei poteri del P.d.R. è contenuto nell’art. 87 Cost. Egli esplica tutte le sue funzioni in relazione agli altri organi.
In relazione al potere legislativo il P.d.R.: indice nuove elezioni, può sciogliere anticipatamente le Camere, nomina i cinque senatori a vita per merito, promulga le leggi, proclama l’esito dei referendum, ecc.
In relazione al potere esecutivo il P.d.R.: nomina il Presidente del Consiglio e, su indicazione di quest’ultimo, i Ministri, autorizza la presentazione dei disegni di legge governativi, emana i decreti legge, accredita i diplomatici degli stati esteri, presiede il Consiglio Supremo di Difesa e ha il comando delle forze armate, ecc.
In relazione al potere giudiziario il P.d.R.: è presidente del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.), concede la grazia ai detenuti (per motivi umanitari o di interesse pubblico), nomina cinque giudici costituzionali.

Gli atti del Pd.R. si distinguono in formali e sostanziali:
  1. atti formalmente presidenziali: sono atti dei quali il P.d.R. non assume alcuna decisione autonoma (es. indizione di nuove elezioni, ratifica di trattati internazionali), poiché sono stati decisi e deliberati da altri organi;
  2. atti sostanzialmente presidenziali: sono atti decisi e assunti in via autonoma dal P.d.R. (es. nomina dei senatori a vita, presidenza del Consiglio Superiore Magistratura, invio di messaggi alle Camere o alla nazione).

§4. LA RESPONSABILITÀ DEL P.d.R.
Il P.d.R. non è (giuridicamente) responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni e tutti i suoi atti devono portare la controfirma del Presidente del Consiglio e del ministro proponente competente per materia, che si assumono la responsabilità dell'atto stesso
Il P.d.R. è penalmente responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni solo in caso di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.
Il reato di alto tradimento si verifica quando il Capo dello Stato rivela segreti, specialmente di natura militare, a potenze nemiche, mettendo in pericolo la sicurezza nazionale.
Il reato di attentato alla Costituzione si attua attraverso una violazione delle norme costituzionali allo scopo di sovvertire per vie illegali l'ordinamento costituzionale.
In questi casi il P.d.R. viene messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune e viene giudicato dalla Corte Costituzionale in composizione allargata (cioè integrata da 16 cittadini estratti a sorte da un elenco compilato ogni nove anni dal Parlamento).