§1.IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COME ORGANO
Il Presidente della Repubblica (P.d.R.) è l’unico organo
monocratico (cioè costituito da una sola persona) dell’ordinamento
costituzionale italiano.
Egli è il Capo dello Stato ed esercita 2
funzioni essenziali:
- è garante della Costituzione, coordinando l’attività degli altri organi costituzionali;
- rappresenta l’unità nazionale, in quanto deve agire in modo da rafforzare il sentimento della solidarietà nazionale.
La funzione del P.d.R. non è politica, nel senso che
egli non deve parteggiare per nessun partito politico (né di maggioranza, né di
opposizione), ma deve rimanere “super partes”, cioè imparziale.
§2. VICENDE DELLA CARICA
Può essere eletto P.d.R. ogni cittadino italiano che
abbia compiuto 50 anni e sia nel pieno godimento dei diritti civili e
politici.
Il P.d.R. viene eletto dal Parlamento in seduta
comune alla presenza dei delegati regionali: 3 per ogni Regione, ad
eccezione della Val d’Aosta che ne ha 1 soltanto. La presenza dei delegati
regionali fu voluta dai costituenti, per sottolineare che il P.d.R. non è
organo di estrazione politica, ma deve rappresentare tutto il popolo italiano.
Per l’elezione non sono previste specifiche
candidature, anche se in genere i partiti politici arrivano a una sorta di
accordo su cui orientare le proprie scelte.
La votazione avviene a scrutinio segreto ed è
richiesta la maggioranza qualificata di 2/3 nelle prime 3 votazioni, e
la maggioranza assoluta (metà + 1 degli aventi diritto) nelle successive.
Dopo l’elezione il P.d.R. presta giuramento di
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione davanti al
Parlamento in seduta comune. In quell'occasione pronuncia anche un messaggio di
insediamento, in cui riassume la concezione della propria funzione e segnala le
più gravi e urgenti necessità del Paese.
La carica del P.d.R. dura 7 anni e viene
definita mandato. Se nel corso del mandato il P.d.R. non può svolgere
temporaneamente i suoi compiti (es. per malattia, viaggio all'estero, ecc.),
viene sostituito dal Presidente del Senato (impedimento temporaneo). In
caso di impedimento permanente (per morte, dimissioni,ecc.) il
Presidente della Camera deve indire le nuove elezioni entro 15 giorni.
Al termine del mandato, il P.d.R. può essere rieletto
(anche se questa circostanza si è verificata solo una volta), altrimenti diventa senatore
a vita di diritto.
La residenza ufficiale del P.d.R. è il Palazzo del
Quirinale a Roma.
§3 I POTERI DEL P.d.R.
L’elenco dei poteri del P.d.R. è contenuto nell’art.
87 Cost. Egli esplica tutte le sue funzioni in relazione agli altri
organi.
In relazione al potere legislativo il P.d.R.: indice nuove elezioni, può sciogliere anticipatamente le
Camere, nomina i cinque senatori a vita per merito, promulga le leggi, proclama
l’esito dei referendum, ecc.
In relazione al potere esecutivo il P.d.R.: nomina il Presidente del Consiglio e, su indicazione di
quest’ultimo, i Ministri, autorizza la presentazione dei disegni di legge
governativi, emana i decreti legge, accredita i diplomatici degli stati esteri,
presiede il Consiglio Supremo di Difesa e ha il comando delle forze armate,
ecc.
In relazione al potere giudiziario il P.d.R.: è presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
(C.S.M.), concede la grazia ai detenuti (per motivi umanitari o di interesse
pubblico), nomina cinque giudici costituzionali.
Gli atti del Pd.R. si distinguono in formali e
sostanziali:
- atti formalmente presidenziali: sono atti dei quali il P.d.R. non assume alcuna decisione autonoma (es. indizione di nuove elezioni, ratifica di trattati internazionali), poiché sono stati decisi e deliberati da altri organi;
- atti sostanzialmente presidenziali: sono atti decisi e assunti in via autonoma dal P.d.R. (es. nomina dei senatori a vita, presidenza del Consiglio Superiore Magistratura, invio di messaggi alle Camere o alla nazione).
§4. LA RESPONSABILITÀ DEL P.d.R.
Il P.d.R. non è (giuridicamente) responsabile degli
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni e tutti i suoi atti devono portare la controfirma del Presidente
del Consiglio e del ministro proponente competente per materia, che si assumono
la responsabilità dell'atto stesso
Il P.d.R. è penalmente responsabile per gli
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni solo in caso di alto tradimento
e di attentato alla Costituzione.
Il reato di alto tradimento si verifica quando
il Capo dello Stato rivela segreti, specialmente di natura militare, a potenze
nemiche, mettendo in pericolo la sicurezza nazionale.
Il reato di attentato alla Costituzione si
attua attraverso una violazione delle norme costituzionali allo scopo di
sovvertire per vie illegali l'ordinamento costituzionale.
In questi casi il P.d.R. viene messo in stato di
accusa dal Parlamento in seduta comune e viene giudicato dalla Corte
Costituzionale in composizione allargata (cioè integrata da 16 cittadini
estratti a sorte da un elenco compilato ogni nove anni dal Parlamento).
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