§1. IL GOVERNO COME ORGANO
Il Governo è il più
“forte” degli organi costituzionali. Dispone direttamente del comando sulla
Pubblica Amministrazione e quindi sulla forza pubblica e può prendere decisioni
rapide, perché è un organo ristretto e politicamente omogeneo.
Il Governo
è un organo complesso costituito dal Presidente del consiglio e dai Ministri,
che insieme formano il Consiglio dei Ministri.
Il Governo svolge 3 funzioni fondamentali: di indirizzo politico, normativa, amministrativa.
§2. LA PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL GOVERNO
La formazione
di un nuovo Governo si attua quando il precedente ha presentato le dimissioni
per:
- nuove elezioni politiche
- voto di sfiducia
- una “crisi di Governo”.
La
nomina del nuovo Governo avviene attraverso varie fasi:
- consultazioni del Presidente della Repubblica con i massimi esponenti politici per identificare la persona che raccolga il massimo consenso parlamentare;
- conferimento dell’incarico e accettazione con riserva da parte del Presidente del consiglio “incaricato”, il quale deve verificare se potrà ottenere o meno il voto di fiducia del Parlamento sul programma politico che intende attuare;
- scioglimento della riserva e presentazione della lista dei Ministri;
- nomina del Presidente del consiglio e dei Ministri da parte del Presidente della Repubblica e giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione;
- presentazione del programma di Governo in Parlamento entro 10 giorni dalla nomina;
- voto di fiducia (per appello nominale) sul programma di Governo.
Se
il Governo:
- ottiene il voto di fiducia della maggioranza dei parlamentari di entrambe le Camere, comincerà concretamente a governare e il suo mandato potrà durare al massimo quanto dura la legislatura;
- non ottiene la fiducia iniziale (o nel corso della sua carica ottiene un voto di sfiducia), dovrà obbligatoriamente dimettersi e si dovrà ricominciare con la procedura di nomina.
Se
nessun Governo riesce ad ottenere la fiducia del Parlamento, il Presidente
della Repubblica dovrà procedere allo scioglimento anticipato delle Camere e a
indire nuove elezioni politiche.
Fino
a che non viene nominato un nuovo Governo da parte del P.d.R., il precedente Governo
dimissionario resta in carica per svolgere l’ordinaria amministrazione.
§3. LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO
Il Governo
è un organo complesso costituito dal Presidente del consiglio e dai Ministri,
che insieme formano il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente
del consiglio ha una posizione di preminenza. Egli:
- determina la politica da attuare
- sceglie i Ministri (che sono nominati dal Presidente della Repubblica)
- dirige e coordina tutta l’attività del Governo.
Le
dimissioni del Presidente del consiglio determinano le dimissioni dell’intero Governo.
I Ministri
coadiuvano Presidente del consiglio nell’attuazione del programma politico
nell’ambito delle proprie competenze.
I Ministri
si dividono tradizionalmente in due gruppi:
- Ministri con portafoglio: sono i capi di un Ministero (cioè di un apparato della Pubblica Amministrazione), gestiscono un proprio bilancio, hanno competenze politiche e amministrative (es. Ministro dell’istruzione, della difesa, ecc.);
- Ministri senza portafoglio: non hanno alle proprie dipendenze uno specifico ministero, non hanno capacità autonoma di spesa, svolgono funzioni essenzialmente politiche (es. Ministro per l’attuazione del programma, delle pari opportunità, ecc.)
I Ministri sono affiancati
dai Sottosegretari. Essi coadiuvano il Ministro, esercitano i compiti a loro delegati,
possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.
I
Sottosegretari decadono automaticamente in caso di dimissioni del Ministro di riferimento.
Il Consiglio
dei Ministri è l’organo collegiale che definisce la politica generale del Governo.
Esso approva gli atti normativi (decreti-legge, decreti legislativi,
regolamenti governativi).
I
membri del Governo hanno una duplice responsabilità:
- responsabilità politica: il Governo risponde dell’attuazione del programma politico di fronte al Parlamento, che in ogni momento può revocare la fiducia;
- responsabilità penale: i Ministri sono personalmente responsabili per i reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni e sono giudicati dal “Tribunale per i ministri”, previa autorizzazione a procedere del Parlamento.
§4. LE FUNZIONI DEL GOVERNO
Il Governo svolge tre
funzioni:
- funzione di indirizzo politico: il Governo stabilisce fini, obiettivi, strumenti della politica dello Stato, sia interna che estera;
- funzione amministrativa (o esecutiva): il Governo è a capo della Pubblica Amministrazione e ha ampi poteri di amministrazione nel rispetto della legge.
- funzione normativa (o legislativa) : il Governo può creare norme giuridiche ed astratte nei seguenti termini:
- decreti-legge (art. 77 Cost.): sono emanati solo in casi straordinari di necessità ed urgenza; devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perdono efficacia sin dall’inizio;
- decreti legislativi ( art. 76): sono emanati dal Governo dietro legge di delega del Parlamento, che fissa gli obiettivi e i limiti generali;
- regolamenti: sono norme di 2° grado (cioè non possono essere mai in contrasto con la legge) e hanno come scopo fondamentale l’attuazione o l’integrazione di norme di legge.
§5. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La
Pubblica Amministrazione (P.A.) è l’insieme degli uffici pubblici, che erogano
servizi alla collettività (es. scuole, ospedali, trasporto pubblico,
ecc).
La
P.A. deve svolgere i suoi compiti con efficienza e imparzialità, cioè in modo
di raggiungere il miglior risultato al costo minore e senza favoritismi.
§6. GLI ORGANI AUSILIARI E DI CONTROLLO
Per
adempiere al meglio le proprie funzioni, il Governo si avvale dei seguenti
organi ausiliari e di controllo:
- Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), che è un organo di consulenza, che esprime pareri non vincolanti su richiesta del Governo e delle Regioni;
- Consiglio di Stato, che è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e giudica in 2° grado sui ricorsi contro le sentenze del TAR;
- Corte dei conti, che esercita una funzione di controllo di legittimità e di regolarità contabile sugli atti amministrativi.
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