venerdì 17 febbraio 2012

Il Parlamento

§1. IL PARLAMENTO COME ORGANO
Nell’organizzazione costituzionale dello Stato italiano il Parlamento è un organo di fondamentale importanza: infatti da un lato è l’unico organo politico che “riceve” la sovranità direttamente dal corpo elettorale, dall’altro dalle decisioni prese in Parlamento dipendono in larga misura gli altri organi costituzionali (Governo: fiducia; Presidente della Repubblica: elezione/messa in stato di accusa; Corte costituzionale: nomina di 5 giudici).
Il Parlamento è l’organo costituzionale attraverso il quale si forma e si esprime la suprema volontà normativa dello Stato. Esso, infatti, esercita la funzione legislativa, cioè la funzione di creare norme di legge generali e astratte.
Il Parlamento è diviso in due camere:
1) Camera dei Deputati (con sede a Montecitorio) costituita da 630 deputati (tutti elettivi);
2) Senato della Repubblica (con sede a Palazzo Madama) costituito da 315 senatori elettivi + i senatori a vita (ex Presidenti della Repubblica e 5 cittadini nominati senatori a vita dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario.).

§2. IL BICAMERALISMO PERFETTO
In Italia vige il bicameralismo perfetto, nel senso che le due Camere sono su un piano di perfetta parità giuridica e politica, avendo entrambe gli stessi poteri per assicurare una maggiore ponderazione e più ampia riflessione politica.

§3. IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
Le Camere si riuniscono e svolgono la propria attività separatamente, tranne in 6 casi tassativi nei quali è prevista la deliberazione in seduta comune. Tali casi sono:
  1. elezione del Presidente della Repubblica (a. 83);
  2. giuramento del P.d.R. (a. 91);
  3. messa in stato di accusa del P.d.R. per alto tradimento o attentato alla Costituzione (a. 90);
  4. elezione di un terzo dei membri (8) del C.S.M. (a. 104);
  5. elezione di un terzo dei giudici (5) della Corte Costituzionale (a. 135, c. 1°);
  6. compilazione dell’elenco di cittadini tra i quali devono essere sorteggiati i giudici aggregati, che devono intervenire nei giudizi di accusa contro il P.d.R. davanti alla Corte Costituzionale (a. 135, c. 7°).
§4. ORGANIZZAZIONE DEL PARLAMENTO
L’organizzazione interna e il funzionamento di ciascuna Camera sono disciplinati dalla Costituzione e dai Regolamenti parlamentari, che sono votati da ciascuna Camera a maggioranza assoluta (art. 64, c. 1°).

Ciascuna Camera elegge a maggioranza qualificata il proprio Presidente, che presiede la rispettiva Camera, dirige i lavori parlamentari, ed è dotato di attribuzioni costituzionali proprie (es. potere di convocazione straordinaria della Camera: a. 62; diritto di essere consultato dal P.d.R. prima di sciogliere la Camera: a. 88). Per lo svolgimento dei suoi compiti il Presidente è affiancato da vari Vicepresidenti.

All’interno di ciascuna Camera sono presenti le commissioni e i gruppi parlamentari.
Le commissioni parlamentari sono costituite in proporzione a ciascuna forza politica presente in Parlamento e sono:
  1. permanenti, quando hanno il compito di esaminare preventivamente ogni disegno di legge presentato alle Camere per farne relazione all’Assemblea che deve approvarli (commissioni in sede referente); nei casi previste dai Regolamenti parlamentari possono procedere direttamente all’approvazione dei disegni di legge (commissioni in sede deliberante)
  2. speciali quelle costituite occasionalmente da ciascuna Camera per risolvere questioni di pubblico interesse (es. Commissioni di inchiesta, a. 82);
Le commissioni bicamerali o miste sono formate da deputati e senatori e possono essere sia speciali sia permanenti. Esse hanno lo scopo di assicurare l’unitario esercizio del potere parlamentare in delicate e controverse materie (es. vigilanza sui servizi radiotelevisivi, riforme istituzionali).

I gruppi parlamentari sono costituiti da parlamentari (minimo 20 deputati/10 senatori) appartenenti ad uno specifico partito o con lo stesso orientamento politico. Tutti i parlamentari devono dichiarare, entro 2 giorni dalla prima seduta successiva alla loro elezione, a quale gruppo intendono iscriversi (infatti l’elezione nelle liste di un partito non comporta l’automatica iscrizione al rispettivo gruppo). In mancanza di scelta, essi vengono iscritti d’ufficio al gruppo misto.
I gruppi parlamentari rappresentano i partiti politici all’interno del Parlamento e sono destinatari del finanziamento pubblico.

§5. FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO
La durata di ciascuna Camera è detta legislatura ed è normalmente di 5 anni, salvo scioglimento anticipato, (a. 88) o proroga in caso di guerra (a. 60).
Lo scioglimento delle Camere avviene per due motivi fondamentali:
  1. scadenza della legislatura (scioglimento fisiologico);
  2. quando è impossibile formare una maggioranza politica stabile nel Parlamento o si sia creato un insanabile contrasto politico tra le due Camere (scioglimento anticipato).
Lo scioglimento avviene con atto del P.d.R. (a. 88), che non può procedere allo scioglimento anticipato nel "semestre bianco" (ultimi 6 mesi del suo mandato).

Lo svolgimento dei lavori parlamentari è disciplinato da varie regole e princìpi. I più importanti riguardano: 
  1. pubblicità dei lavori: per consentire il controllo dell’attività parlamentare da parte della pubblica opinione è stabilita la pubblicità delle sedute (salvo che sia deliberata la segretezza, a. 64), e la pubblicazione dei resoconti parlamentari;
  2. maggioranza: le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza (cosiddetto quorum) (a. 64). La maggioranza può essere: assoluta se il quorum è calcolato tenendo conto di tutti i componenti l'assemblea, relativa se il quorum è calcolato tenendo conto solo dei presenti; semplice, quando viene richiesta la metà più uno, qualificata quando è richiesta una percentuale maggiore (es. per l'elezione del P.d.R. nei primi tre scrutini è richiesta la maggioranza di 2/3, a. 83, c. 3°);
  3. votazioni: la regola generale è lo scrutinio palese, che si attua attraverso a) appello nominale; b) divisione nell’aula; c) voto elettronico. Lo scrutinio segreto si attua per le votazioni riguardanti persone e, se ne viene fatta richiesta, per le votazione sui diritti fondamentali (es. salute, famiglia, libertà, ecc.), mentre è espressamente vietato per le votazioni in materia finanziaria e di bilancio.
§6. LA CARICA DI PARLAMENTARE
La carica di parlamentare si acquisisce in tre modi:
  1. elezione da parte del corpo elettorale;
  2. di diritto, per gli ex P.d.R., i quali, alla scadenza del mandato, diventano senatori a vita (a. 59, c. 1°);
  3. per nomina del P.d.R. a senatore a vita di “cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario” (a. 59, c. 2°).
Per l'elezione al Parlamento, è necessario possedere l’elettorato passivo, cioè:
  1. essere cittadino italiano;
  2. essere nel pieno possesso di diritti civili e politici;
  3. aver compiuto 25 anni per la Camera e 40 anni per il Senato.

Per garantire nel modo più completo l’indipendenza del parlamentare la Costituzione prevede una serie di "prerogative" relative al divieto di mandato imperativo, all’immunità e all’indennità economica (artt. 67-69 Cost.).
  1. Ogni parlamentare deve sempre agire per il bene supremo di tutta la collettività e senza accettare incarichi o istruzioni per lo svolgimento delle sue funzioni (divieto di mandato imperativo, art. 67).
  2. I parlamentari hanno una speciale protezione giuridica, definita “immunità parlamentare” (art.68), che si divide in immunità penale, poichè i parlamentari non sono penalmente responsabili per le opinioni date ed i voti espressi nell’esercizio delle proprie funzioni (comma 1) e immunità processuale, essendo necessaria la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza per provvedimenti preventivi limitativi della libertà personale (comma 2).
  3. L’indennità (a.69) è fissata per legge e serve a garantire l’indipendenza ed il decoro del parlamentare e l’accesso alla carica anche alle persone meno abbienti.

§7. LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO
Il Parlamento esercita due funzioni fondamentali: legislativa  e di indirizzo politico.
Il Parlamento esercita la funzione legislativa, approvando le leggi, ordinarie e costituzionali.
Il Parlamento esercita la funzione di indirizzo politico, cioè di impulso e orientamento delle scelte politiche del paese, attraverso vari atti, tra i quali i più importanti sono le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni (di fiducia e sfiducia).

§8. IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ORDINARIO
L'approvazione delle leggi ordinarie passa attraverso un complesso procedimento legislativo (cosiddetto iter), che si divide in 4 fasi sequenziali: iniziativa, discussione e approvazione, promulgazione, pubblicazione.
  1. Iniziativa: consiste nella presentazione di un progetto di legge diviso in articoli alla Presidenza di una delle due Camere. L'iniziativa spetta a: Governo (in questo caso si parla di "disegno di legge"), ciascun parlamentare; 50.000 cittadini (iniziativa di legge popolare); C.N.E.L.; Consigli regionali.
  2. Discussione e approvazione: il progetto di legge viene discusso nella Commissione permanente competente per materia, che nomina un relatore che relaziona all'Assemblea, la quale ripete la discussione e vota la proposta di legge, articolo per articolo e sull'intero testo (procedimento in sede referente). La Camera, per accelerare i tempi, può decidere che la discussione e la votazione avvengano in Commissione  (procedimento in sede deliberante), tranne nei casi di disegni di legge costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. 
  3. La proposta di legge, una volta approvata, passa all’altro ramo del Parlamento per ripetere la fase (tale passaggio da una Camera all’altra è detto navetta).
  4. Promulgazione: quando la legge è stata approvata da entrambe le Camere nello stesso identico testo, essa deve essere promulgata entro 1 mese dal Presidente della Repubblica. Con tale atto il P.d.R. controlla la costituzionalità della legge, la firma (insieme con il Presidente del Consiglio, il Guardasigilli e il Ministro competente), ordina a tutti il rispetto della legge stessa. Il P.d.R. può rifiutarsi una volta sola di promulgare la legge, rinviandola con messaggio motivato alle Camere (potere di veto sospensivo).
  5. Pubblicazione: affinchè tutti siano in grado di conoscere e rispettare la nuova legge, questa, entro 30 giorni dalla promulgazione, viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
  6. Essa entra in vigore (cioè diventa obbligatorio per tutti rispettarla, indipendentemente dall'effettiva conoscenza) dopo 15 giorni (vacatio legis).
§9. IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO COSTITUZIONALE
Dato il carattere rigido della nostra Costituzione, per poter modificare la stessa non è sufficiente un qualunque atto legislativo, ma è indispensabile una legge costituzionale, che, nella gerarchia delle fonti del diritto, ha lo stesso valore della Costituzione.
Le leggi costituzionali devono essere approvate con il procedimento aggravato stabilito nell'art. 138 Cost.
La differenza sostanziale rispetto al procedimento legislativo ordinario riguarda la Fase 2: Discussione e approvazione, per i seguenti punti:
  1. Il procedimento deve obbligatoriamente svolgersi in sede referente (discussione in Commissione, votazione in Assemblea plenaria). 
  2. Ciascuna Camera deve votare lo stesso testo due volte e le 2 votazioni devono avvenire a distanza di almeno 3 mesi l'una dall'altra.
  3. se nella seconda votazione ciascuna Camera approva la elegge con una maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti, si passa alle fasi 3 (promulgazione) e 4 (pubblicazione).
  4. se nella seconda votazione si raggiunge una maggioranza inferiore ai 2/3, la legge non viene promulgata ma viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. In questo caso: 
  • entro 3 mesi dalla pubblicazione, 500.000 elettori o 5 consigli regionali possono chiedere  un referendum confermativo, con il quale i cittadini sono chiamati a esprimere il proprio consenso all'entrata in vigore di una legge costituzionale: se la maggioranza dei voti espressi è per il "sì", la legge viene promulgata dal P.d.R. e ripubblicata definitivamente sulla Gazzetta Ufficiale;
  • se entro 3 mesi dalla pubblicazione non viene fatta richiesta di referendum, la legge si intende tacitamente accettata dai cittadini e perciò viene promulgata dal P.d.R. e ripubblicata definitivamente sulla Gazzetta Ufficiale per la successiva entrata in vigore.
§10. LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO
Il Parlamento esercita anche la funzione di indirizzo politico, cioè di determinazione degli obiettivi politici del Paese e degli strumenti più adatti per realizzare tali obiettivi.
Tale funzione si manifesta essenzialmente nel rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo attraverso tre  atti:
  1. interpellanza: è una domanda orale con cui si si chiedono i motivi della condotta del Governo e gli intendimenti futuri;
  2. interrogazione: è una domanda scritta, in cui si chiede al Governo se un determinato fatto sia vero, se ne è a conoscenza e se saranno presi provvedimenti;
  3. mozione: è un invito motivato a votare a favore del Governo (mozione di fiducia) o contro di esso (mozione di sfiducia).







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