Esso esercita la sovranità popolare in due modi:
- indirettamente: attraverso l’elezione dei rappresentanti al Parlamento (democrazia indiretta o rappresentativa);
- direttamente: attraverso il referendum,l’iniziativa di legge popolare, le petizioni, la richiesta di referendum (democrazia diretta).
Il voto (art. 48) è libero, segreto, uguale e personale.
Esso è un diritto ma è anche un dovere civico (ma non è prevista alcuna sanzione se non viene esercitato).
Per l’esercizio del voto sono previste due diverse età:
- 18 anni per l’elezione alla Camera dei Deputati, per le elezioni amministrative ed europee, per il referendum;
- 25 anni per l’elezione al Senato.
Il Referendum (art. 75) è un istituto di democrazia diretta, con il quale il corpo elettorale è chiamato a decidere se abrogare (cioè eliminare) una legge già esistente.
Esso può essere richiesto da 5 consigli regionali o da 500.000 elettori.
Sulla sua ammissibilità decide la Corte Costituzionale. Non può mai avere ad oggetto: leggi di carattere fiscale, legge di bilancio, leggi di ratifica dei trattati internazionali, leggi che stabiliscono l’amnistia o l’indulto.
Il referendum è valido se partecipano alla consultazione il 50%+1 degli elettori aventi diritto.
Esso è efficace (cioè ha come effetto l’abrogazione della legge) se i “sì” (all’abrogazione) raggiungono il 50%+1 dei voti espressi.
Diverso dal referendum abrogativo è il referendum confermativo, con il quale i cittadini sono chiamati a esprimere il proprio consenso all'entrata in vigore di una legge costituzionale, che in seconda seduta sia stata approvata da una maggioranza inferiore a 2/3 dei componenti di una o entrambe le Camere (art. 138).
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